Aprilia (lunedì, 28 luglio 2025) — Aveva sostenuto l’esame di maturità nel giugno del 2021, in piena emergenza Covid, quando la prova si riduceva a un colloquio orale. Non soddisfatta del voto finale – 76 su 100 – una studentessa del Liceo Scientifico “Antonio Meucci” di Aprilia decise di fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contestando la valutazione ricevuta e la regolarità della procedura. Dopo quattro anni di attesa, è arrivata la sentenza: il ricorso è stato respinto.
di Sofia Cilli
La giovane diplomata si era rivolta al TAR per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui la Commissione d’esame le aveva assegnato un punteggio finale che, a suo avviso, non rispecchiava il suo reale percorso scolastico né l’effettiva prestazione durante il colloquio.
La contestazione si fondava su due fronti: da un lato, il giudizio ritenuto ingiustamente basso attribuito alla prova orale; dall’altro, presunti vizi formali nei verbali redatti dalla Commissione, in particolare un’incongruenza nella data di predisposizione del materiale per il colloquio.
Il voto contestato
Nel dettaglio, la studentessa era stata ammessa all’esame con 54 crediti su 60, il che indicava un rendimento scolastico tra l’8 e il 9. Durante l’orale, avrebbe potuto ottenere fino a 40 punti, con l’eventuale aggiunta di 5 punti bonus a discrezione della Commissione. Se avesse conseguito il massimo, avrebbe raggiunto un punteggio complessivo di 99. Invece, le furono assegnati soltanto 22 punti per il colloquio, per un totale di 76 su 100.
Secondo la ricorrente, quel punteggio non era giustificato né dal suo curriculum né dall’andamento della prova. Da qui, la decisione di impugnare i verbali della Commissione, sostenendo che fossero viziati da errori tali da compromettere la validità dell’intero esame.
La questione formale: la data sui verbali
Uno dei principali motivi di ricorso riguardava il Verbale n. 9, relativo alla predisposizione dei materiali per il colloquio orale. La studentessa sosteneva che il documento a lei consegnato riportava la data del 23 giugno, mentre il verbale ufficiale indicava che il materiale era stato predisposto il giorno successivo, il 24, ovvero il giorno stesso dell’esame, come previsto dalla normativa.
Secondo la tesi della ricorrente, tale incongruenza configurava una falsa attestazione su un atto pubblico, rendendo nullo non solo il verbale in questione ma anche quelli successivi: il Verbale n. 10, sull’attribuzione dei punteggi, e il Verbale n. 15, con il voto finale.
Tuttavia, la dirigente scolastica aveva già risposto a una prima segnalazione della studentessa, sostenendo che si fosse trattato di un mero errore materiale, privo di effetti sostanziali sul regolare svolgimento dell’esame. La Commissione, infatti, aveva predisposto correttamente tutti i materiali e l’errore di datazione non comprometteva l’effettiva trasparenza e correttezza della procedura.
Il giudizio del TAR: «Errore irrilevante e discrezionalità piena della Commissione»
Nella sentenza, pubblicata il 24 luglio 2025 a seguito dell’udienza tenutasi il 4 dello stesso mese, i giudici del TAR hanno ritenuto che il ricorso non fosse meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha infatti affermato che l’errore riscontrato nel verbale ha carattere meramente formale, non tale da incidere sull’esito della prova. I giudici hanno ritenuto “ragionevoli e prive di illogicità” le spiegazioni fornite dalla dirigente scolastica e hanno sottolineato che l’incongruenza nella datazione non ha alterato in alcun modo il procedimento o i risultati dell’esame.
Quanto al merito della valutazione, il TAR ha ribadito che il giudizio espresso dalla Commissione d’esame rientra in un’area di ampia discrezionalità, non sindacabile dal giudice amministrativo. Il fatto che vi sia una discordanza tra il curriculum della candidata e il voto finale non autorizza automaticamente a ritenere l’esito della prova iniquo. Il Tribunale ha inoltre avvertito che accogliere simili contestazioni significherebbe svuotare di senso l’esame di Stato, che rappresenta un momento autonomo e centrale nel percorso scolastico.
Una causa lunga e, alla fine, inutile
Il TAR ha quindi respinto il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite, ovvero ciascuna parte pagherà i propri legali. La sentenza chiude così una vicenda giudiziaria durata quattro anni, che si è rivelata, come spesso accade in casi simili, inefficace sul piano concreto.
Anche ammesso che la studentessa avesse avuto ragione, l’esito del giudizio – giunto a distanza di tanto tempo – non avrebbe avuto effetti reali sull’iter scolastico o universitario già ampiamente concluso. Resta forse, per la ricorrente, il senso di aver difeso fino in fondo la propria versione dei fatti. Ma sul piano pratico, la decisione ribadisce un principio ormai consolidato: i giudizi delle Commissioni d’esame non si rovesciano in tribunale.
Last modified: Luglio 28, 2025

